L’emergenza e lo stato di instabilità sociale ed economica che ha generato l’epidemia da Coronavirus ha portato ad una serie di modifiche e blocchi a favore di tutte quelle famiglie che stavano pagando un mutuo per la prima casa, ma hanno perso il lavoro o sono andanti incontro ad una sospensione dello stesso. A partire dal 23 febbraio il Governo italiano ha messo in atto una serie di provvedimenti volti a tutelare chi ha un mutuo in essere e fornito i mezzi per sospenderlo per un periodo stabilito assieme alla banca. Il mutuatario può richiedere la sospensione del pagamento delle rate e durante il blocco del pagamento, il 50% degli interessi maturati sarà corrisposto alla banca da un apposito fondo di solidarietà già istituito con la L. 244/2007.
Quali le condizioni che devono sussistere per richiedere la sospensione del mutuo alla propria banca? Vediamoli nel dettaglio:
- Il mutuo deve riguardare l’acquisto di un’abitazione principale con importo che non deve essere superiore ad euro 250.000,00 e il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda;
- L’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazione di tipo signorile, caratterizzate da particolari rifiniture pregiate anche a carattere storico), A8 (abitazioni in villa con rifiniture di alto livello con grandi giardini o parchi a servizio esclusivo) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
Questi invece gli eventi di causa maggiore che devono essersi verificati per poter presentare domanda di sospensione:
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato;
- morte, sopravvenienza di un handicap grave o di un’invalidità pari almeno all’80%;
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi (ipotesi di lavoro subordinato);
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo (ipotesi di lavoro subordinato).
Quali i documenti da presentare assieme alla domanda che attestino la reale sospensione del lavoro o una riduzione dello stesso? Di seguito gli allegati necessari:
- copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- richiesta del datore di lavoro di ammissione al beneficio;
- dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione e/o la riduzione dell’orario di lavoro.
Quante volte e per quanto tempo può essere domandata la sospensione? Normalmente può essere domandata per non più di due volte e per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi.